Opposizione all'esecuzione immobiliare

Sono frequenti i casi in cui la banca, in caso di morosità nel pagamento delle rate di mutuo, dichiara la decadenza dal beneficio della dilazione e chiede il pagamento delle rate scadute e del capitale oltre gli interessi successivi sino al saldo. Procede quindi alla notifica dell’atto di precetto e al pignoramento dell’immobile del mutuatario o del terzo garante.

Anche in caso di esecuzione immobiliare è possibile, ricorrendone le condizioni, opporsi alla stessa o all’atto di precetto.

La casistica infatti contempla:

  • l’inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo;
  • il superamento dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario;
  • l’usurarietà e/o indeterminatezza delle condizioni del mutuo;
  • l’applicazione di anatocismo;
  • l’applicazione di costi occulti non esplicitati in contratto;
  • l’applicazione di interessi e spese non pattuiti;
  • l’applicazione di un TAEG/ISC diversi da quelli pattuiti in contratto;
  • la violazione dello scopo del mutuo;
  • l’abusiva concessione del mutuo;
  • la stipula di un mutuo allo scopo di ripianare il saldo negativo di conto corrente viziato dall’addebito di oneri illegittimi;
  • altro.

Cosa si può fare:

In caso di notifica di un atto di precetto e di un pignoramento immobiliare (o presso terzi) è importante rivolgersi al più presto al professionista di fiducia.

Quest’ultimo infatti, ricorrendo le condizioni, potrà fare tempestivamente opposizione per il cliente, chiedendo al giudice la sospensione cautelare dell’esecuzione in attesa dello svolgimento del giudizio di merito. Si tenga conto che dopo la riforma del 2016 non è più possibile fare opposizione all’esecuzione dopo che è stata disposta l’assegnazione e la vendita del bene pignorato.

In caso di illegittimità si potrà quindi nel merito ottenere l’annullamento dell’esecuzione e dell’asta qualora fissata o comunque l’accertamento del minor credito della banca e l’eventuale risarcimento dei danni, qualora ne ricorrano le condizioni.

La preanalisi gratuita:

Preliminarmente viene svolta una valutazione preliminare gratuita della documentazione al fine di accertare la presenza di anomalie e quantificare gli importi contestabili alla banca. 

Documentazione necessaria per la preanalisi gratuita:

  • copia dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento;
  • copia della documentazione presente nel fascicolo dell’esecuzione (se non in possesso sarà possibile ottenerla tramite delega rilasciata dal cliente ad accedere al fascicolo);
  • documentazione in possesso del cliente inerente i rapporti azionati (contratti, estratti conto, contabili di pagamento, fideiussioni ecc)..

Conferimento dell’incarico:

Al termine della preanalisi gratuita, qualora il Cliente decida di agire, verrà formulato un preventivo per l’attività da svolgere, con possibilità anche di pattuire concordemente  il compenso come previsto ex L. professionale e verrà rilasciato il conferimento dell’incarico.

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