Perdite da contratti derivati

I derivati sono stati definiti da qualcuno come “arma di distruzione di massa della finanza mondiale”.

L’affermazione nasce dall’analisi degli effetti devastanti che questi contratti hanno avuto in primis per le finanze degli Enti pubblici ma anche per tutte quelle delle Aziende convinte dagli intermediari a stipularli nella convinzione di tutelarsi dai possibili rialzi dei tassi di interesse, ma che in realtà nella quasi totalità dei casi si sono rivelati un affare per chi li proponeva e un “bagno di sangue” per i clienti.

Recentemente sono intervenute in materia le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 8770/2020, particolarmente favorevole per i Clienti, alla quale si stanno conformando anche i vari Tribunali italiani.

La casisitica comprende:

  • l’omessa stipula per iscritto del contratto quadro;
  • l’omessa indicazione del Mark to Market e dei criteri per calcolarlo;
  • l’omessa informazione sugli scenari probabilistici;
  • l’omessa informazione sui costi occulti e la mancanza di un upfront;
  • l’inidoneità del derivato ad assumere la funzione di copertura nei derivati stipulati a tale scopo;
  • altro.

Cosa si può fare:

In caso di nullità del contratto è possibile ottenere la restituzione dei differenziali negativi pagati e/o degli eventuali costi occulti sostenuti, nonché il risarcimento degli eventuali danni. In caso di inadempimento dell’intermediario agli obblighi sullo stesso gravanti è possibile chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

La preanalisi gratuita:

Preliminarmente viene svolta una valutazione preliminare gratuita della documentazione al fine di accertare la presenza di anomalie e quantificare gli importi contestabili alla banca.

Documentazione necessaria per la preanalisi gratuita:

  • contratto quadro per operazioni di Swap sottoscritto dalla società, compresa l'eventuale dichiarazione di appartenenza alla categoria di "operatore qualificato" (ex art. 31, del. Consob 11522/98);
  • copia di ciascun ORDINE di CONTRATTO SPECIFICO di Swap sottoscritto dalla società;
  • copia di ciascuna CONFERMA di CONTRATTO SPECIFICO di Swap sottoscritto dalla società;
  • copia di tutte le ricevute di addebito inerenti le operazioni in derivati o, in alternativa, copia di tutti i movimenti del C/C di riferimento per tutto il periodo interessato dalle operazioni di Swap
  • valorizzazione aggiornata del/dei contratti swap in essere (c.d. Market To Market) reperibile presso la banca;
  • copia dello Statuto della ditta in vigore alla data dalla stipula del primo contratto di Swap;
  • copia della Centrale Rischi (reperibile presso una filiale della Banca d'Italia) della ditta al mese precedente la stipula del primo e dell'ultimo contratto Swap o, in alternativa, Bilanci della società daxdei contratti di finanziamento (ad es., mutuo) eventualmente abbinati alle operazioni swap che presentano un "capitale di riferimento" con piano di ammortamento.

Conferimento dell’incarico:

Al termine della preanalisi gratuita, qualora il Cliente decida di agire, verrà formulato un preventivo per l’attività da svolgere, con possibilità anche di pattuire concordemente il compenso come previsto ex L. professionale e verrà rilasciato il conferimento dell’incarico.

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