Che cos’è la truffa dei diamanti?

La truffa dei diamanti è una vicenda che ha riguardato migliaia di risparmiatori, i quali negli anni scorsi sono stati convinti ad investire nell’acquisto di diamanti dietro la rassicurazione che si trattasse di un bene rifugio redditizio, destinato a crescere di valore con il tempo.

Purtroppo, hanno poi scoperto a loro spese che le cose non stavano esattamente così.

La truffa dei diamanti entra di nuovo nel vivo proprio in questi giorni poiché a Milano si è tenuta un’udienza nell’ambito del maxi-processo legato alle pietre preziose.

I reati ipotizzati sono truffa, auto riciclaggio, riciclaggio, corruzione fra privati e ostacolo all’autorità di vigilanza.

L’ importo delle vendite di diamanti in Italia dal 2012 e finite nel mirino della magistratura ammonta a circa 1,3 miliardi di euro!

Truffa dei diamanti: il caso

Secondo la Procura di Milano, si è trattato di una truffa organizzata da due società specializzate nella vendita delle pietre preziose- la Intermarket Diamond Business (Idb) e la Diamond Private Investiments (Dpi).

Il crollo dei mercati finanziari a seguito del crack Lehman Brothers e lo scoppio della bolla dei mutui subprime avevano spaventato i risparmiatori spingendoli - su suggerimento delle banche - a considerare investimenti alternativi, come quelli in pietre preziose, percependoli come più sicuri.

L’ acquisto dei diamanti veniva presentato come un investimento sicuro in un bene rifugio, in grado di conservare e accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità, capace di garantire rendimenti compresi fra i 2% e il 5%, sempre superiore all’inflazione, ai titoli di Stato e all’oro.

Nella realtà si è appurato che i diamanti erano venduti ad un prezzo gonfiato, a volte pari anche al triplo del loro reale valore di mercato. I grafici ripresi dal Sole 24 Ore che venivano mostrati alla clientela al fine di convincere della convenienza dell’investimento in realtà non rappresentavano il reale andamento del valore di mercato delle pietre, bensì i prezzi di vendita (gonfiati) praticati e pubblicizzati dalle due società venditrici coinvolte.

Inoltre, l’investimento non era prontamente liquidabile come promesso, perché per non registrare perdite sarebbe stato necessario trovare un compratore disposto ad acquistare i diamanti ad un prezzo nettamente fuori mercato.

L’ intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) e del Tar Lazio

Nell’ottobre 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) - proprio mettendo in luce tali “particolari” dinamiche di vendita - aveva sanzionato le due società venditrici e le banche coinvolte per pratiche commerciali scorrette, appurando che gli investitori erano stati ingannati con una serie di comportamenti scorretti di cui si è detto.

Tale decisione veniva successivamente confermata dal TAR del Lazio data la “prospettazione omissiva e ingannevole” relativamente al valore dei diamanti, delle quotazioni crescenti del mercato, la facile liquidità e rivendibilità nonché la qualifica di leader ai consumatori.

Il TAR confermava inoltre il ruolo attivo dei funzionari delle banche coinvolte nella cosiddetta truffa dei diamanti, per aver rafforzato presso il cliente l’idea che “la banca fosse il suo interlocutore”, partecipando attivamente all’attività promozionale e quindi al convincimento dei clienti, nonché alle operazioni conseguenti di vendita, facendo leva sul rapporto di fiducia già esistente.

Truffa dei diamanti: come tutelarsi

La società venditrice Idb è fallita e la proposta formulata dalla curatela fallimentare è stata di rimborsare il 15% di quanto investito; soluzione che non può essere chiaramente considerata soddisfacente per gli investitori.

La forma migliore di tutela è quindi agire civilmente contro le banche che hanno intermediato la vendita dei diamanti stessi, qualora si possa dimostrare il loro ruolo attivo nella conclusione dell’operazione, non limitato dunque alla mera segnalazione dell’affare.

Le indagini dell’Autorità di controllo e dei PM hanno appurato che generalmente le banche coinvolte hanno avuto un ruolo attivo nella vendita in quanto, facendo leva sul rapporto di fiducia consolidata con i clienti, proponevano attivamente l’investimento in diamanti in cambio di commissioni generose da parte dalle società venditrici coinvolte, anche del 15-20%.

E’ addirittura emersa l’esistenza di contest all’interno di alcuni Istituti di credito, con premi a quei dipendenti che fossero risusciti a convincere il maggior numero di clienti ad investire in diamanti.

Ci sono già state diverse decisioni del giudice civile favorevoli ai risparmiatori, tra cui per citare le più recenti: sentenza n. 2172/2021 del Tribunale di Genova; sentenza n. 2252/2021 del Tribunale di Firenze; sentenza del 14.12.2021 del Tribunale di Perugia; sentenza n. 1092/2021 del Tribunale di Parma; l’ordinanza dell’8 febbraio 2021 del Tribunale di Venezia; sentenza n. 139/2021 del Tribunale di Lucca; sentenza n. 196/2021 del Tribunale di Modena.

In questi casi la banca è stata generalmente condannata a pagare al risparmiatore, a titolo di risarcimento danni, una somma corrispondente alla differenza tra il valore effettivo del diamante e quanto speso per l’acquisto.

Nelle motivazioni la banca è risultata inadempiente al proprio obbligo di fornire al cliente un’informazione corretta e completa in merito all’investimento proposto, specie con riferimento al valore effettivo delle pietre preziose acquistate e ai prospettati futuri rendimenti.

È stata quindi ritenuta sussistere una responsabilità contrattuale, con conseguente applicabilità dell’art. 1218 c.c. che prevede l’obbligo di risarcimento del danno, sul presupposto che l’attività di vendita dei diamanti può farsi rientrare nelle attività connesse a quella bancaria, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.M. 6.07.94 e/o comunque una responsabilità da cosiddetto “contatto sociale”, con effetti protettivi nei confronti del cliente.

Se siete stati coinvolti in questa vicenda e volete agire per tutelarvi, contattatemi al numero (+39) 3471739802 o scrivetemi a info@avvocatoleccese.it





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