Conti correnti aziendali: le sette anomalie più frequenti

Sono diverse le anomalie che si possono riscontrare nei rapporti di conto corrente aziendali (e non solo). Le più frequenti sono:


1.   Applicazione di tassi di interesse ultralegali, commissioni e spese non pattuiti in forma scritta


L’art. 117 TUB (Testo Unico Bancario) stabilisce che, a pena di nullità, i contratti bancari come il contratto di conto corrente devono essere redatti per iscritto e devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. Inoltre, una copia dello stesso deve essere consegnata al cliente.
Nella pratica però accade di frequente di imbattersi in casi in cui manchi del tutto il contratto scritto, soprattutto nei rapporti più datati, oppure in cui il contratto scritto sia esistente ma privo, in tutto o in parte, delle condizioni economiche o contenga il rimando agli “usi piazza”.
Può accadere anche la banca non consegni la copia del contratto al cliente.
In tutti questi casi la normativa prevede che in luogo del tasso ultralegale passivo applicato dalla banca sia dovuto dal cliente il tasso minimo dei BOT mentre non sono dovute le commissioni e spese addebitate. I tassi creditori vanno invece ricalcolati in favore del cliente al tasso massimo BOT del periodo.
Il cliente avrà dunque diritto a vedersi riaccreditato/restituito tutto quanto pagato in eccesso.

2.    La pattuizione e/o applicazione di condizioni usurarie (L. n. 108/96)

Non è infrequente che, tenendosi conto degli interessi, delle commissioni e spese (ad eccezione di imposte e tasse) pattuiti in contratto, questo superi le soglie del periodo stabilite dalla normativa antiusura (L. n. 108/96).
Può altresì accadere che il superamento delle soglie di usura avvenga in costanza di rapporto, per effetto della variazione unilaterale dei tassi operata dalla banca.
Quali sono le conseguenze?
Nel caso di usura pattizia non sono dovuti dal cliente interessi, commissioni e spese per tutta la durata del rapporto (art. 1815, comma 2, c.c.). Nel caso invece che il tasso soglia, inizialmente rispettato in contratto, venga superato in alcuni trimestri, la sanzione sopra riportata si applicherà esclusivamente agli interessi, commissioni e spese addebitati in questi periodi.
Il cliente avrà dunque diritto al riaccredito/restituzione delle eccedenze versate.

3.    L’applicazione di anatocismo vietato (ossia l’addebito degli interessi sugli interessi).

Nel 1999 la Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta a dichiarare illegittima la prassi delle banche di procedere al calcolo degli interessi sugli interessi (anatocismo), in quanto non costituente un uso normativo capace di derogare al divieto espresso in linea generale dall’art. 1283 c.c.. Questo orientamento è stato anche avallato dalle Sezioni Unite nel 2004.

 Il legislatore è successivamente intervenuto demandando al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) il compito di individuare le condizioni in base alle quali l’anatocismo poteva essere legittimamente applicato in deroga all’art. 1283 c.c..
Con la delibera CICR del 9.2.2000 queste condizioni sono state individuate in:
•    Pattuizione scritta della clausola anatocistica;
•    Pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
•    Indicazione del tasso effettivo per effetto della capitalizzazione infraannuale (TAE) per il cliente e la banca.

Ancora, successivamente, la Legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), in vigore dal 1.1.2014 (come interpretata dalla maggioritaria giurisprudenza) ha introdotto un divieto generale di anatocismo.
Infine, la delibera n. 343 del 3.8.2016 CICR, in attuazione della riforma dell’art. 120 TUB, ha stabilito la medesima periodicità nel calcolo degli interessi creditori e debitori, con periodicità comunque non inferiore ad un anno, nonché l’espresso divieto di anatocismo, eccezion fatta per gli interessi di mora. Al correntista è tuttavia concessa la facoltà di autorizzare, per iscritto, l’addebito degli interessi scaduti sul conto corrente, talchè in questo caso gli interessi scaduti verranno considerati, dal momento dell’addebito, sorte capitale e sottoposti al relativo regime.
La casistica delle aule di giustizia ha dimostrato che sono frequentissimi i casi di illegittima applicazione dell’anatocismo in danno della clientela.
Essa va dall’addebito di anatocismo vietato nel periodo antecedente l’entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 (22.4.2000), al mancato rispetto delle condizioni stabilite da quest’ultima (es per mancanza di approvazione scritta della clausola o per mancata indicazione del TAE, oppure per indicazione dello stesso tasso percentuale per il TAN e il TAE), alla mancanza di approvazione scritta da parte del cliente dell’adeguamento delle clausole dei contratti antecedenti all’entrata in vigore della delibera CICR 2000, all’applicazione di anatocismo in presenza del divieto stabilito dalla legge stabilità 2014 oppure in contrasto delle previsioni della delibera CICR n. 343/2016.
In tutti questi casi il cliente può richiedere il riaccredito e/o la restituzione degli interessi anatocistici indebitamente applicati.

4.    Illegittima applicazione di commissioni (es. CMS, Commissione sull’affidato, CIV ecc.) e spese.

Una delle anomalie che sovente si riscontra nei rapporti di conto corrente, specie quelli più datati, è l’illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto (CMS).
Spesso questo tipo di commissione veniva stabilita in contratto con la semplice indicazione della misura percentuale, il che ha portato la giurisprudenza a considerarla nulla per indeterminatezza dell’oggetto, non essendo specificata anche la periodicità, la base di calcolo ed i criteri di calcolo.
Successivamente, a seguito dell’intervento del legislatore, le banche hanno introdotto nuove tipologie di commissioni, come la commissione sull’affidamento o commissione di fido (CDF) e le commissioni di istruttoria veloce (CIV).
La casistica giurisprudenziale anche in relazione a queste nuove commissioni ha evidenziato numerose criticità applicative.
In particolare, è emerso una indiscriminata applicazione di CIV, ogni qualvolta il cliente andava in scoperto o extrafido, in assenza quindi di qualsivoglia istruttoria, come invece prescrive la norma.
È anche emersa l’applicazione di CDF e CIV, come di alcune spese, variamente denominate, in assenza di pattuizione scritta con il cliente.
In tutti questi casi il cliente ha diritto al riaccredito/restituzioni delle commissioni e spese illegittimamente addebitate.

5.    Illegittima variazione unilaterale delle condizioni da parte della banca in senso peggiorativo per il cliente

L’art. 118 TUB prevede che la banca possa variare unilateralmente le condizioni contrattuali anche in senso sfavorevole al cliente, tuttavia ad una serie di condizioni:
•    La clausola che autorizza lo jus variandi deve essere approvata per iscritto dal cliente
•    Il cliente deve essere preventivamente avvisato con comunicazione personalizzata e specifica e con possibilità di recesso
•    Deve sussistere un giustificato motivo oggettivo
Nella prassi è avvenuto un indiscriminato esercizio da parte delle banche della facoltà di variare i tassi e le condizioni in danno della clientela, spesso in assenza dei requisiti di legge.
Vi sono infatti numerosi casi in cui il cliente non è stato preavvisato, oppure che la clausola di jus variandi non sia stata approvata per iscritto oppure che non sia stato indicato dalla banca un valido motivo oggettivo.
In tutte queste evenienze la normativa stabilisce che le variazioni sfavorevoli sono inefficaci e dunque il cliente può chiedere la loro espunzione, con riaccredito/restituzione in proprio favore dei maggiori oneri illegittimamente addebitati.

6.    Applicazione di valute fittizie diverse da quelle reali.


Nella prassi le banche in estratto conto, per numerose operazioni, anzichè conteggiare con stessa valuta giorno dell’operazione, accreditano le somme versate dal cliente con decorrenza sensibilmente successiva a quella della effettiva operazione (cd. “postegrazione delle valute”), nel mentre addebitano sul conto le somme utilizzate con decorrenza addirittura antecedente a quella della operazione stessa (cd. “antergazione delle valute”).
Si tratta all’evidenza di operazione di vantaggio per la banca e, di converso, sfavorevole al cliente, rappresentando un maggior onere per quest’ultimo.
Sovente accade però che la regolazione in valute “fittizie” avvenga in assenza di preventiva pattuizione tra le parti o comunque in difformità da questa, cosicchè la stessa deve ritenersi illegittima.
In tale ultima evenienza il cliente ha diritto al ricalcolo delle valute reali delle operazioni effettuate e al riaccredito/restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla banca.

7.    Illegittima girocontazione delle competenze dei conti anticipi sul conto ordinario.

Con la tecnica contabile della “girocontazione delle competenze” dal conto anticipi sul conto ordinario, la Banca calcola gli interessi debitori, le commissioni e le spese per ogni trimestre relativi al conto anticipi per poi addebitarli sullo stesso conto anticipi alla fine di ogni trimestre di competenza con la causale “Interessi e competenze”. Dopodiché lo stesso importo viene accreditato sul conto anticipi e, in pari data, addebitato sul conto ordinario con la causale “competenze del conto anticipi”.
Si ottiene il risultato ultimo che il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti le proprie competenze, pertanto, formato dalle sole poste (movimentazioni) a credito e a debito, mentre il conto ordinario viene ad essere gravato non solo delle proprie competenze quand’anche di quelle relative al conto anticipi.
In effetti è facile desumere che il tutto procura un ulteriore danno patrimoniale del cliente in quanto, come sovente, il conto corrente ordinario viene gravato di un tasso debitore ben più elevato rispetto al conto anticipi, ragion per cui, le voci di addebito delle competenze girocontate dal conto anticipi producono a loro volta interessi a debito notevolmente maggiori rispetto a quelli che maturerebbero se rimanessero addebitate (e quindi non girocontate) sul conto ordinario.
Tuttavia, in assenza pattuizione contrattuale che consenta la girocontazione, il conto ordinario deve essere ricostruito anche depurato dagli effetti della girocontazione su di esso delle competenze dei conti anticipi, con i connessi obblighi restitutori in favore del cliente.

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