L’art. 117-bis TUB (Testo Unico Bancario) prevede che a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) determinata in misura fissa e commisurata ai costi. Il decreto attuativo del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 644/2012 ha poi specificato che: Nella prassi tuttavia è accaduto sovente che le commissioni di istruttoria veloce siano state addebitate automaticamente tutte le volte che si siano verificati sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è concorde nel ritenere che non possa procedersi ad una indiscriminata ed automatica applicazione della commissione di istruttoria veloce, in assenza dello svolgimento di una reale istruttoria.LA NORMATIVA
- la commissione in questione non eccede i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
-è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
-non si applica se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta;
- gli intermediari definiscono procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un’istruttoria veloce e che la commissione viene applicata esclusivamente in questi casi;
-a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione;
Il Decreto attuativo specifica inoltre che la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:
a) nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario;
c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l’intermediario non vi ha acconsentito.
Il consumatore beneficia dell‘esclusione prevista per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare.LA PRASSI
Ciò ha comportato, in taluni casi, a ripetuti ed ingenti addebiti di tale voce di costo, specie per le aziende.
LE DECISIONI DELL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Ritiene infatti che l’applicabilità della nuova commissione introdotta dal cit. art. 117-bis e dal relativo decreto attuativo n. 644/2012, dal tenore della norma, sia subordinata chiaramente all’espletamento di un’attività (l’istruttoria veloce appunto) da parte della banca, finalizzata a consentire l’utilizzo di disponibilità oltre i limiti del fido accordato, ovvero in assenza di fido.
Costituiscono infatti prova indiscussa di tale natura remuneratoria le inequivoche indicazioni promananti dal cit. DM 644/2012, in particolare:
-dal comma 2° lett. b) ove si prescrive che la CIV “non eccede i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi”;
-dal comma 4° lett. a) e b) che impongono all’intermediario di determinare, rispettivamente, “procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un’istruttoria veloce” (precisando altresì che “la commissione viene applicata esclusivamente in questi casi” e che “a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione”) e “i costi dell’istruttoria veloce, eventualmente differenziati secondo quanto previsto dal comma 2. La quantificazione è formalizzata e adeguatamente motivata”.
In definitiva, secondo l’ABF, le condizioni cui la CIV diviene legittimamente praticabile sono, nella sostanza, tre e tutte egualmente soggette ad un onere dimostrabilità da parte dell’intermediario:
a) l’effettivo svolgimento di un’istruttoria in caso di sconfino;
b) l’effettivo sostenimento di un costo;
c) la coerenza dell’ammontare della commissione al costo sostenuto.
Nel caso in cui, a fronte della contestazione del Cliente, la Banca non dia la dimostrazione di quanto sopra consegue, ai sensi del combinato disposto dei commi 2° e 3° del cit. art. 117-bis, la nullità della CIV in parola e il connesso obbligo della resistente di riaccreditare con giusta valuta al Cliente l’integrale importo addebitato a tale titolo.
La circostanza che, come sovente accade, la CIV venga addebitata ripetutamente a brevi intervalli e ad ogni sconfinamento, appare un chiaro indice, secondo l’ABF, che l’applicazione della commissione non sia stata affatto preceduta da una effettiva attività istruttoria non essendo commercialmente e organizzativamente, prima ancora che logicamente concepibile, lo svolgimento di istruttorie a ritmi elevati.
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