Con le recentissime sentenze n. 659 del 26.2.2021 e n. 277 del 11.3.2021, la Corte di Appello di Milano e di Torino hanno entrambe affermato che l’omessa indicazione in contratto del Mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi occulti, comporta la nullità del derivato sotto il profilo del difetto di causa, per mancanza del requisito della meritevolezza ex art. 1322 c.c., così ponendosi in perfetta aderenza ai principi espressi dalle SSUU con la nota sentenza n. 8770/2020. Se per la Corte di Appello di Torino si tratta di una conferma (v sentenza n. 919/2020), per la Corte di Appello di Milano è un deciso cambiamento di rotta rispetto alla precedente decisione n. 2003/2020 che sembrava porsi in contrasto con il decisum delle SSUU. Cambiamento di rotta le cui avvisaglie si erano tuttavia già manifestate con la sentenza n. 3049/2020. L’affermazione della nullità del contratto per difetto di causa nel caso di mancanza in contratto delle informazioni in questione ha risvolti particolarmente favorevoli per il cliente, il quale così potrà richiedere la restituzione dei differenziali negativi pagati.
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