Fideiussione omnibus: cosa succede se muore il fideiussore?

Il fideiussore gioca un ruolo fondamentale nel contesto finanziario, agendo come garante o garanzia personale per un debitore principale. La fideiussione è un contratto in cui il fideiussore si impegna a garantire l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore principale, assumendosi la responsabilità nel caso in cui quest'ultimo non riesca a soddisfare gli impegni assunti.

La fideiussione omnibus è una forma particolare di fideiussione in cui il fideiussore offre la propria garanzia per tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore, fino ad un certo importo prestabilito. In altre parole, il fideiussore si impegna a garantire l'adempimento di più obbligazioni, spesso di natura diversa, senza specificare a priori le obbligazioni garantite ma solo l’importo massimo garantito.

Ma cosa succede nel caso in cui il fideiussore muoia?

La morte di un fideiussore solleva complesse questioni inerenti alle responsabilità degli eredi e alla gestione del debito. In questo articolo, esploreremo cosa accade dopo la morte del fideiussore, come si ripartisce il debito tra gli eredi, le eccezioni a questa ripartizione, e le opzioni a disposizione degli eredi per proteggersi dal debito ereditato.

La trasmissione dell'obbligazione

Nel caso di una fideiussione omnibus, la morte del fideiussore può comportare alcune complicazioni nella gestione del debito garantito. In linea di principio, gli eredi subentrano nelle responsabilità del fideiussore, garantendo l'adempimento delle obbligazioni garantite dalla fideiussione omnibus.

Il debito ereditario, inoltre, ricomprende sia quando dovuto in linea capitale, sia gli interessi, la cui maturazione non è interrotta dalla morte del fideiussore.
Altresì gli eredi sono obbligati all’adempimento anche in relazione alle eventuali obbligazioni assunte dal soggetto garantito dopo la morte del fideiussore poiché la fideiussione è un contratto di durata e gli eredi subentrano nella stessa posizione del defunto, fino alla dichiarazione di recesso dalla fideiussione, che però non ha effetti retroattivi.

E’ a tal fine irrilevante che gli eredi non avessero conoscenza della fideiussione prestata dal de cuius, in quanto, una volta avvenuta l’accettazione, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi di costui, a prescindere dalla conoscenza che abbiano delle attività e passività ereditarie.
In definitiva la successione degli eredi nel contratto di fideiussione stipulato dal loro dante causa è un effetto ex lege della accettazione della eredità.

La morte di un fideiussore, secondo il Codice Civile, non estingue quindi l'obbligazione fideiussoria. 

Gli eredi del fideiussore subentrano nel rapporto di garanzia e diventano responsabili del debito residuo. Tuttavia, si possono verificare le seguenti situazioni:

  1. Subentro degli Eredi: Gli eredi subentrano nella posizione del fideiussore originario, assumendosi la responsabilità per le obbligazioni garantite. La ripartizione del debito tra gli eredi di norma segue le regole generali di proporzionalità delle quote ereditarie (ai sensi dell’art. 754 c.c. i coeredi rispondono dei debiti del defunto in proporzione al valore della quota oggetto di successione), a meno che nel testamento o nelle clausole contrattuali ci siano disposizioni diverse.
  2.  Determinazione delle Obbligazioni: La mancanza di specificità nelle obbligazioni garantite potrebbe richiedere una valutazione accurata del contratto di fideiussione omnibus. Il creditore potrebbe dover dimostrare quali obbligazioni rientrino nella garanzia del fideiussore, potenzialmente attraverso documentazione contrattuale o altre prove.
  3.  Possibile compromesso con il creditore: Gli eredi potrebbero cercare di negoziare con il creditore per determinare l'entità delle obbligazioni e stabilire un accordo sulla gestione del debito. Questo potrebbe coinvolgere discussioni sulla ripartizione del debito tra gli eredi o sulla possibilità di ridurre l'importo complessivo del debito attraverso negoziazioni con il creditore.
  4. Clausole Contrattuali Specifiche: La presenza di clausole contrattuali specifiche nel contratto di fideiussione omnibus potrebbe influenzare la gestione del debito dopo la morte del fideiussore. Ad esempio, potrebbe essere presente una disposizione che determina come devono essere gestite le obbligazioni in caso di decesso del fideiussore.

​Eccezioni alla ripartizione del debito

Esistono eccezioni alla ripartizione standard del debito in caso di coeredi:

  • Volontà del Testatore: Se il fideiussore ha specificato quote diverse nel testamento, i diritti del creditore rimangono intatti ex art. 754 c.c., ma la ripartizione può variare nei rapporti interni tra gli eredi. Tuttavia, in questa eventualità, se uno dei coeredi non paga la propria parte di debito, il creditore non potrà pretendere il pagamento della stessa dagli altri.
  •  Clausola in deroga nel contratto di fideiussione: Alcuni contratti di fideiussione possono contenere clausole che consentono al creditore di agire nei confronti di ciascun erede per l'intero debito, al di là delle quote ereditarie. Questa clausola è considerata legittima dalla giurisprudenza italiana. In tal caso il coerede che ha versato l’eccedenza rispetto alla quota di propria spettanza ha diritto di rivalsa verso gli altri.
  • Volontà del Testatore: Se il fideiussore ha specificato quote diverse nel testamento, i diritti del creditore rimangono intatti ex art. 754 c.c., ma la ripartizione può variare nei rapporti interni tra gli eredi. Tuttavia, in questa eventualità, se uno dei coeredi non paga la propria parte di debito, il creditore non potrà pretendere il pagamento della stessa dagli altri.
  • Clausola in deroga nel contratto di fideiussione: Alcuni contratti di fideiussione possono contenere clausole che consentono al creditore di agire nei confronti di ciascun erede per l'intero debito, al di là delle quote ereditarie. Questa clausola è considerata legittima dalla giurisprudenza italiana. In tal caso il coerede che ha versato l’eccedenza rispetto alla quota di propria spettanza ha diritto di rivalsa verso gli altri.

​Protezione degli eredi dal debito

Gli eredi hanno, in ogni caso, la possibilità ed il diritto di proteggersi dal debito ereditato attraverso:

  • Accettazione con Beneficio di Inventario: Gli eredi possono accettare l'eredità con beneficio di inventario, limitando la loro responsabilità ai beni ereditati e evitando debiti superiori a tali beni, di cui debbano rispondere con i propri beni personali.
  •  Rinuncia all'Eredità: Gli eredi possono rinunciare all'eredità per evitare di ereditare il debito.
  •  Contestazione della validità della fideiussione e/o dell’esistenza del debito principale: Gli eredi possono impugnare la fideiussione per vizi suoi propri (es. abusività e/o anticoncorrenzialità delle clausole) e/o per decadenza dalla garanzia del creditore principale ex art. 1957 c.c oppure possono contestare l’esistenza e/o l’ammontare del debito garantito.

​E' possibile negoziare il debito con il creditore?


Gli eredi - qualora ritenuto opportuno- possono tentare di negoziare il debito con il creditore, proponendo piani di rientro o riduzioni del debito. Tuttavia, il creditore non è obbligato ad accettare tali proposte e può optare per azioni legali per il recupero del credito. Gli eredi potranno in tal caso svolgere tutte le difese ed eccezioni esperibili, volte a contestare la validità ed esistenza della garanzia e/o del debito.

In conclusione, la gestione del debito dopo la morte di un fideiussore coinvolge complessità legali e finanziarie. Gli eredi devono essere consapevoli delle proprie responsabilità, delle eccezioni possibili e delle opzioni a disposizione per proteggersi da debiti eccessivi. La consulenza legale è, quindi, fondamentale per affrontare questa situazione in modo efficace e conforme alle leggi italiane.

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