Con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che se nel contratto di fideiussione stipulato tra la banca e il cliente sono riportate le clausole dello schema ABI, dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust, il contratto é parzialmente nullo. La nullità è parziale in quanto limitata alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte. Le Sezioni Unite affermano che le parti possono determinare il «contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, primo comma, cod. civ. - esse sono, tuttavia, pur sempre tenute a farlo «nei limiti imposti dalla legge». Ciò è da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale quindi anche nel rispetto della normativa antitrust. Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990 è inequivoco nello stabilire che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto». Da qui ne deriva l'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata, come sono appunto le fideiussioni che recepiscono le clausole frutto di illecito Antitrust. La nullità dell'intesa a monte si riverbera quindi sul contratto stipulato a valle, che ne costituisce un consequenziale effetto, tanto da legittimare anche un'azione di ripetizione di indebito fondata sulla nullità del contratto medesimo. Le Sezioni Unite aggiungono inoltre che la tesi secondo cui al consumatore sarebbe consentita la sola azione risarcitoria non convince, in quanto tale forma di tutela è certamente ammissibile, ma non in via esclusiva, sebbene in uno all'azione di nullità. L'interesse protetto dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. L'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Al contrario il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto, si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust. In tal senso dispone anche l’esame del diritto euro unitario. Si è, pertanto, evidentemente in presenza di una «nullità speciale», posta - attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 - a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'«ordine pubblico economico». Le Sezioni Unite tuttavia sostengono che, in base al dettato codicistico ispirato al principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale, la nullità delle fideiussioni contenenti le clausole considerate anticoncorrenziali debba considerarsi parziale. La nullità si riferisce limitatamente alle clausole che costituiscono l’applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8). Rimane dunque ferma la validità delle restanti clausole, salvo che venga fornita la dimostrazione che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (art. 1419 c.c.). Questa violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre un effetto anticoncorrenziale e che si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza. La nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. Le Sezioni Unite hanno ribadito che in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione possiede un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Pertanto, il giudice del merito è quindi tenuto a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva. Ciò si verifica quando non è possibile attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento e in caso dichiarare la «nullità, per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) I. 287/1990 degli articoli 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione per cui è causa», lasciando in vita tutte le altre clausole negoziali salvo diversa prova delle parti. Dalla ritenuta nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell'intesa vietata discende una serie di conseguenze sul piano sostanziale e processuale: Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” Molteplici sono gli strumenti di tutela del garante. Il fideiussore può sollevare tutte le eccezioni che spettano al debitore principale; quindi, potrà in primis eccepire l’inesistenza del debito o comunque il minor importo dello stesso. Potrà inoltre far valere tutte le ragioni di nullità e/o annullabilità della fideiussione o comunque di decadenza dalla garanzia, ad esempio per la violazione della disciplina antitrust, come nel caso deciso dalle Sezioni Unite, o della normativa di protezione del consumatore, oppure per la concessione abusiva del credito nonostante la situazione di difficoltà del debitore, (art. 1960 c.c.) o ancora per decorrenza del termine stabilito dall’art. 1957 c.c. per il creditore per agire nei confronti del debitore, oppure per il caso di fideiussione rilasciata in situazione di conflitto di interessi. Il fideiussore, in caso di notifica di decreto ingiuntivo, deve prestare attenzione ai termini di scadenza per fare opposizione (40 gg dalla notifica) altrimenti il decreto, e conseguentemente il debito, diventeranno definitivi nei suoi confronti. Nel mio Studio è possibile svolgere una valutazione preliminare gratuita della documentazione al fine di accertare la presenza di anomalie e mezzi di tutela. Al termine della preanalisi gratuita, qualora il Cliente decida di agire, verrà formulato un preventivo per l’attività da svolgere, con possibilità anche di pattuire concordemente il compenso come previsto ex L. professionale e verrà rilasciato il conferimento dell’incarico. Contattatemi al numero (+39) 3471739802 o scrivetemi a info@avvocatoleccese.itNullità del contratto: che cosa affermano le Sezioni Unite
Riconoscimento del diritto di far valere la nullità del contratto
Nullità speciale: in che cosa consiste?
Accertamento dell’esistenza di intese restrittive della concorrenza
Contratto di fideiussione e nullità parziale: quali conseguenze?
Quali sono gli strumenti di tutela per il fideiussore?
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