Fideiussioni omnibus: la recente sentenza delle Sezioni Unite

Con la recentissima sentenza n. 41994 del 30.12.2021 le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni omnibus che contengono le clausole n. 2-6 e 8 conformi allo schema predisposto dall’ABI (Associazione bancaria italiana) del 2002.

Tali clausole, di “reviviscenza”, “sopravvivenza” e “deroga dei termini di cui all’art. 1957 c.c.”, erano già state ritenute, dalla Banca D’Italia, in contrasto con l’art. 2 della legge n.287 del 1990, meglio conosciuta come Legge Antitrust, nella misura in cui venissero applicate in modo uniforme (provvedimento n.55/2005), come effettivamente avvenuto nella pratica.

Fideiussioni omnibus: cosa sono e come funzionano

Le fideiussioni omnibus sono garanzie personali che impongono al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore, in dipendenza di qualsiasi operazione, nei limiti di un importo massimo prestabilito ed in solido con quest’ultimo.

Si tratta in altre parole di una garanzia generica per tutti i debiti che può assumere un individuo o una società.

Generalmente le fideiussioni omnibus vengono richieste quando una persona fisica o giuridica ha un’apertura di credito o un finanziamento presso una banca, e quest’ultima ha preteso la presenza di un garante per evitare rischi in merito.

Che cos’è l’Associazione bancaria italiana (ABI)

L'Associazione bancaria italiana (ABI) è una associazione, senza finalità di lucro, alla quale aderiscono la maggior parte delle banche e degli intermediari finanziari operanti in Italia.

Secondo il suo statuto l’Associazione rappresenta, tutela e promuove i legittimi comuni interessi degli Associati, nonché interessi legittimi specifici di uno o più Associati, purché tali interessi non siano in conflitto con quelli comuni; tutela e promuove la reputazione e l’immagine degli Associati; favorisce la diffusione dell’educazione societaria, finanziaria e al risparmio.

Le clausole dei contratti di fideiussione omnibus sottoposte alle Sezioni Unite

Le clausole finite sotto esame erano:

  • La cd. «clausola di reviviscenza»: contenuta nello schema fideiussorio ABI del 2002, stabilisce che il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2 schema ABI 2002);
  • La cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.»: prevede che «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6);
  • La cd. «clausola di sopravvivenza», prevede che «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate» (art. 8).

Tali clausole, come rilevato nel provvedimento n. 55/2005 della Banca D’Italia, hanno lo scopo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.

Come tali sono state ritenute dalla suddetta Autorità in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge Antitrust (n. 287/90) nel momento in cui vengono applicate in maniera uniforme, come l’istruttoria aveva accertato essere già avvenuto, in quanto inserite nei moduli fideiussori di quasi tutte le banche aderenti all’AB.

Le Sezioni Unite, attraverso articolato percorso motivazionale, sono pervenute alla pronuncia del seguente principio di diritto:

“I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”

Quali sono gli strumenti di tutela per il fideiussore?

Molteplici sono gli strumenti di tutela del garante.

Il fideiussore può sollevare tutte le eccezioni che spettano al debitore principale; quindi, potrà in primis eccepire l’inesistenza del debito o comunque il minor importo dello stesso.

Potrà inoltre far valere tutte le ragioni di nullità e/o annullabilità della fideiussione o comunque di decadenza dalla garanzia, ad esempio per la violazione della disciplina antitrust, come nel caso deciso dalle Sezioni Unite,  o della normativa di protezione del consumatore, oppure per la concessione abusiva del credito nonostante la situazione di difficoltà del debitore, (art. 1956 c.c.) o ancora per decorrenza del termine stabilito dall’art. 1957 c.c. per il creditore per agire nei confronti del debitore, oppure per il caso di fideiussione rilasciata in situazione di conflitto di interessi.

Il fideiussore, in caso di notifica di decreto ingiuntivo, deve prestare attenzione ai termini di scadenza per fare opposizione (40 gg dalla notifica) altrimenti il decreto, e conseguentemente il debito, diventeranno definitivi nei suoi confronti.

Nel mio Studio è possibile svolgere una valutazione preliminare gratuita della documentazione al fine di accertare la presenza di anomalie e mezzi di tutela. Al termine della preanalisi gratuita, qualora il Cliente decida di agire, verrà formulato un preventivo per l’attività da svolgere, con possibilità anche di pattuire concordemente il compenso come previsto ex L. professionale e verrà rilasciato il conferimento dell’incarico.

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