Interessi Euribor: il mutuo è nullo senza Divisore 360 o 365

Con la recentissima ordinanza n. 20801 pubblicata il 25.07.2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che se il contratto di mutuo non indica anche il divisore 360 (anno commerciale) o 365 (anno solare) con il quale deve calcolarsi il tasso Euribor scelto, il mutuo è NULLO poiché la scelta dell’una o dell’altra modalità di calcolo è suscettibile di portare a risultati diversi per il cliente, rimessi sostanzialmente all’ARBITRIO della banca.
 
La suddetta carenza, infatti, finisce per porsi in contrasto con l’art. 117 Testo Unico Bancario, che esige che il tasso d’interesse sia desumibile in contratto senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante (così anche Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013).
 

Quali conseguenze?
 

Se il mutuo è nullo NON si applica il tasso praticato dalla banca ma il tasso legale, individuato nel TASSO MINIMO BOT, senza alcuno spread.

Cosa significa?

  • per le rate già pagate: che la banca DEVE RESTITUIRE AL CLIENTE LA DIFFERENZA tra il tasso addebitato e il tasso minimo BOT di legge;
  • per le rate ancora da pagare: NON si applicherà il tasso Euribor stabilito in contratto (oltre lo spread previsto), bensì il TASSO MINIMO BOT (senza alcuno spread), ferma la periodicità dei ratei concordata;
  • se la banca ha agito giudizialmente in forza del mutuo nullo (es con precetto, pignoramento, decreto ingiuntivo) sarà possibile agire in OPPOSIZIONE al fine di vedere riconosciuta l'ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI o comunque ottenere l'ANNULLAMENTO o RIDUZIONE degli importi pretesi.

  E se ho già finito di pagare il mutuo?

Se non sono ancora trascorsi 10 ANNI dal pagamento dell’ultima rata, il cliente potrà ancora esigere dalla banca la RESTITUZIONE di tutto quanto pagato in eccesso rispetto ai valori di tasso minimo BOT di legge. 

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Qui l’ordinanza n. 20801/2024 della Corte di Cassazione

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