Con la recentissima ordinanza n. 20801 pubblicata il 25.07.2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che se il contratto di mutuo non indica anche il divisore 360 (anno commerciale) o 365 (anno solare) con il quale deve calcolarsi il tasso Euribor scelto, il mutuo è NULLO poiché la scelta dell’una o dell’altra modalità di calcolo è suscettibile di portare a risultati diversi per il cliente, rimessi sostanzialmente all’ARBITRIO della banca. Se il mutuo è nullo NON si applica il tasso praticato dalla banca ma il tasso legale, individuato nel TASSO MINIMO BOT, senza alcuno spread. E se ho già finito di pagare il mutuo? Se non sono ancora trascorsi 10 ANNI dal pagamento dell’ultima rata, il cliente potrà ancora esigere dalla banca la RESTITUZIONE di tutto quanto pagato in eccesso rispetto ai valori di tasso minimo BOT di legge. Verifica subito il tuo mutuo! Se non sai verificarlo oppure necessiti di ulteriori informazioni e/o chiarimenti, trasmetti la copia del tuo contratto al seguente indirizzo: info@avvocatoleccese.it e Ti sarà fornita una preanalisi di fattibilità gratuita.
La suddetta carenza, infatti, finisce per porsi in contrasto con l’art. 117 Testo Unico Bancario, che esige che il tasso d’interesse sia desumibile in contratto senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante (così anche Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013).
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