La sentenza delle Sezioni Unite sulle fideiussioni omnibus: il ruolo della Legge Antitrust

Le Sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza n. 41994 del 30.12.2021 hanno dichiarato che sono nulle le fideiussioni omnibus che contengono le clausole riproducenti quelle n. 2-6 e 8 dello schema predisposto dall’ABI (Associazione bancaria italiana) del 2002 (ossia le clausole, di “reviviscenza”, “sopravvivenza” e “deroga dei termini di cui all’art. 1957 c.c).

Dette clausole, aventi unicamente lo scopo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, erano già state ritenute, dalla Banca D’Italia, in contrasto con l’art. 2 della legge n.287 del 1990, meglio conosciuta come Legge Antitrust, nella misura in cui venissero applicate in modo uniforme (provvedimento n.55/2005).


Che cos’è la Legge Antitrust?

Nata nel 1990, la Legge Antitrust ricalca il Trattato dell’Unione Europea e si pone come obiettivo la tutela della libertà di concorrenza sul mercato concessa a tutte le imprese.

Si tratta di una serie di norme che hanno come obiettivo principale quello di evitare che le imprese danneggino il mercato attraverso comportamenti ed azioni volte a limitare la concorrenza.

La Legge Antitrust disciplina principalmente:

  • le intese: accordi, decisioni o pratiche stabilite tra le aziende;
  • l’abuso di posizione dominante: un'impresa sfrutta la sua posizione sul mercato nel tentativo di annullare del tutto la concorrenza;
  • le concentrazioni: due o più imprese si fondono o danno vita ad un'unica società oppure quando una di loro assume una posizione dominante rispetto alle altre per via dell'acquisto di azioni, quote, beni del patrimonio.

A garantire che le norme emanate dalla suddetta legge vengano rispettate, nel 1990 è stata istituita l’Autorità Garante della Concorrenza, nota anche come Autorità Antitrust.

In caso di intese, abusi di posizione o concentrazioni, l'Autorità Antitrust apre procedure istruttorie, esegue verifiche e può anche imporre sanzioni amministrative pecuniarie.


Le Sezioni Unite e la Legge Antitrust: la libera iniziativa economica e la tutela del consumatore

Le Sezioni Unite muovono dal rilievo che, se da un lato in forza dell'art. 41, comma 1, Cost., «l'iniziativa economica privata è libera», tuttavia essa «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale» (comma 2).

A bilanciare le esigenze di garanzia della libera iniziativa economica privata e della tutela dei consumatori, quali soggetti del mercato al pari degli imprenditori, in Italia ha provveduto la Legge Antitrust (n.287 del 1990).

Tale legge, all’art.2, considera vietate e nulle le intese tra imprese che abbiano, per oggetto o per effetto, la funzione di impedire, restringere o falsare - in qualsiasi forma e in maniera sostanziale - il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

Nello stesso senso dispone anche l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.


I destinatari della Legge Antitrust

Le Sezioni Unite precisano che la Legge Antitrust detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia un interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo.

Il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, in caso di illecito antitrust realizzato a monte tra le imprese, vede infatti eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e il cosiddetto contratto «a valle» costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.

La distorsione della concorrenza ben può infatti essere posta con qualsiasi condotta di mercato, anche non contrattuale, ad esempio con il ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali" che recepiscono il contenuto di accordi stipulati a monte e dichiarati anticoncorrenziali, come avvenuto appunto nel caso de quo delle fideiussioni omnibus.

La nullità dell’accordo anticoncorrenziale “a monte” (consacrato nello schema fideiussorio dell’ABI del 2002), dunque, si riverbera sugli atti a valle (ossia le singole fideiussioni fatte sottoscrivere ai garanti), che ne recepiscono il contenuto

Le Sezioni Unite della Cassazione sono pertanto pervenute alla pronuncia del seguente principio di diritto:

“I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”


Quali sono gli strumenti di tutela per il fideiussore?

Molteplici sono gli strumenti di tutela del garante.

Il fideiussore può sollevare tutte le eccezioni che spettano al debitore principale; quindi, potrà in primis eccepire l’inesistenza del debito o comunque il minor importo dello stesso.

Potrà inoltre far valere tutte le ragioni di nullità e/o annullabilità della fideiussione o comunque di decadenza dalla garanzia, ad esempio per la violazione della disciplina antitrust, come nel caso deciso dalle Sezioni Unite, o della normativa di protezione del consumatore, oppure per la concessione abusiva del credito nonostante la situazione di difficoltà del debitore, (art. 1960 c.c.) o ancora per decorrenza del termine stabilito dall’art. 1957 c.c. per il creditore per agire nei confronti del debitore, oppure per il caso di fideiussione rilasciata in situazione di conflitto di interessi.

Il fideiussore, in caso di notifica di decreto ingiuntivo, deve prestare attenzione ai termini di scadenza per fare opposizione (40 gg dalla notifica) altrimenti il decreto, e conseguentemente il debito, diventeranno definitivi nei suoi confronti.

Nel mio Studio è possibile svolgere una valutazione preliminare gratuita della documentazione al fine di accertare la presenza di anomalie e mezzi di tutela. Al termine della preanalisi gratuita, qualora il Cliente decida di agire, verrà formulato un preventivo per l’attività da svolgere, con possibilità anche di pattuire concordemente il compenso come previsto ex L. professionale e verrà rilasciato il conferimento dell’incarico.


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