La Corte di Cassazione, mutando radicalmente il suo precedente orientamento, con la sentenza n. 17352 del 2017 ha ritenuto che il superamento del limite massimo finanziabile comporti la nullità del mutuo fondiario, costituendo la misura massima dell’importo finanziabile stabilita dalla legge elemento essenziale del contratto. Tale nuovo orientamento del Supremo Consesso è stato ribadito da numerose pronunce successive (Cass. n. 19016/2017, Cass. n. 6586/2018, Cass. n. 9079/2018, Cass. n. 11201/2018 Cass. ord. n. 13286/2018, Cass. ord. n. 22466/2018; Cass. n. 19016/2018, Cass. 17439/2019, Cass. 1193/2020; Cass. 16776/2021), tant’è che può dirsi oggi consolidato. Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio e lungo termine che presenta due caratteristiche distintive fondamentali (art. 38 T.U.B.): Per quanto riguarda l’importo massimo finanziabile, la delibera CICR del 22 aprile 1995 ha stabilito che esso è pari all'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi e che tale percentuale può essere elevata fino al 100%, ma solo qualora vengano prestate particolari garanzie integrative come, ad esempio, le fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, ecc. Il mutuo fondiario presenta una serie di agevolazioni di tipo sostanziale, processuale e fiscale per entrambe le parti contraenti. I principali vantaggi per l’Istituto mutuante sono (art. 39 e 41 TUB): I principali vantaggi per il mutuatario sono: Per accertare il rispetto dei limiti di finanziabilità previsti dalla legge, occorre tenere conto del cosiddetto “valore cauzionale” (mortgage lending value) del bene concesso in ipoteca, al momento della stipula del contratto di mutuo. Il valore cauzionale consiste nel valore dato dal prudente apprezzamento della futura negoziabilità del bene, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine, delle condizioni normali e locali del mercato, dell’uso corrente e dei suoi appropriati usi alternativi; non tenendosi conto di eventuali considerazioni di carattere speculativo (direttiva CE n. 2000/12 e n. 2006/48, Cass. n. 264/2006 e Cass. 9219/1995). Esso in genere viene calcolato moltiplicandosi il valore commerciale dell'immobile alla data della stipula per un coefficiente, solitamente pari all'90%. Per lungo tempo si è ritenuto che l’eventuale superamento del suddetto limite, nella concessione del mutuo fondiario, non avesse conseguenze sulla validità di quest’ultimo, ma comportasse, ove scoperto, esclusivamente l’applicazione di sanzioni amministrative da parte degli Organismi di Vigilanza nei confronti dell’Istituto mutuante. Ciò ha comportato nella pratica che negli anni passati in frequenti casi il limite di finanziabilità è stato superato con una certa facilità, anche per il mezzo di generose perizie che hanno sovrastimato gli immobili oggetto di ipoteca o financo in presenza di perizie che davano conto dell’incapienza del valore degli immobili rispetto alla somma che si andava a finanziare. Come si diceva, tuttavia, nel 2017 la Corte di Cassazione ha mutato completamente il proprio orientamento, ritenendo che il limite di finanziabilità non costituisca (solo) una mera indicazione comportamentale ma si ponga, per contro, come elemento interno, strutturale della fattispecie rappresentata dal mutuo fondiario, con la conseguenza che la sua violazione comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa. L’orientamento è oggi consolidato. Qualora venga dichiarata la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, ne derivano importanti conseguenze, tra le quali: Nel mio Studio è possibile svolgere una valutazione preliminare gratuita della documentazione al fine di accertare la regolarità dei contratti di mutuo e degli eventuali atti di esecuzione intrapresi dalla Banca in forza degli stessi. Al termine della pre-analisi, qualora emergano delle anomalie e/o irregolarità ed il Cliente decida di agire, verrà formulato un preventivo per l’attività da svolgere, con possibilità anche di pattuire concordemente il compenso come previsto ex L. professionale e verrà rilasciato il conferimento dell’incarico. Contattatemi al numero (+39) 3471739802 o scrivetemi a info@avvocatoleccese.itChe cos’è il mutuo fondiario?
La Corte di Cassazione ha precisato che, al contrario, non costituiscono garanzie idonee a consentire la sopradetta elevazione del limite al 100% le fideiussioni e le altre garanzie rilasciate dai privati, come avviene sovente nella pratica (Cass. 9079/2018 e Cass. 11201/2018).
La Corte di Cassazione ha anche stabilito che la destinazione della somma mutuata a determinate finalità non costituisce elemento essenziale del mutuo fondiario, non trattandosi di mutuo di scopo (Cass. n. 20552/2020), per cui nella pratica il mutuo fondiario viene utilizzato non solo per l’acquisto e ristrutturazione della prima casa, ma anche per il reperimento di finanza aziendale e financo per ripianare debiti pregressi esistenti con l’Istituto di credito.I vantaggi del mutuo fondiario
Vantaggi per l’Istituto mutuante
Vantaggi per il mutuatario
La verifica del valore cauzionale del bene
Conseguenze del superamento del limite di finanziabilità
Conseguenze della nullità del mutuo fondiario
Ti posso aiutare?
Contattami, senza impegno, per una valutazione di fattibilità,
del Tuo caso o di quello del Tuo Cliente,
o semplicemente per conoscerci e prendere un caffè
(+39) 0572766973
(+39) 3471739802
info@avvocatoleccese.it
Oppure compila il modulo per essere ricontattato
Acconsenti al trattamento dei tuoi dati e dichiari di aver preso visione della Privacy Policy
Invia