Il Tribunale di Avellino, con ordinanza resa nell’ambito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., ha disposto la cancellazione di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia. La decisione affronta due aspetti particolarmente rilevanti nel contenzioso bancario: Il ricorrente contestava la legittimità della segnalazione a sofferenza effettuata dall’istituto di credito e successivamente mantenuta dal cessionario del credito. Secondo la prospettazione difensiva: Uno dei passaggi più interessanti dell’ordinanza riguarda il tema dell’istruttoria. Il Tribunale ha ricordato che la classificazione a sofferenza non può derivare automaticamente dall’esistenza di un debito, da uno sconfinamento o da un semplice ritardo nei pagamenti. La banca è tenuta a svolgere una valutazione complessiva della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del cliente. La segnalazione presuppone infatti una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica e non può essere fondata su automatismi o su mere risultanze contabili. Nella decisione viene evidenziato come l’intermediario debba essere in grado di dimostrare di avere effettuato una concreta analisi della posizione del cliente. Non è sufficiente richiamare l’esistenza del credito o il mancato pagamento. Occorre verificare: L’assenza di tale attività istruttoria può incidere direttamente sulla legittimità della segnalazione. Accanto all’istruttoria, il Tribunale ha affrontato anche il tema del preavviso di segnalazione. La banca deve essere in grado di dimostrare non soltanto l’invio della comunicazione, ma anche la sua effettiva ricezione da parte del cliente. Nel caso esaminato, tale prova non è stata ritenuta adeguatamente fornita. Una segnalazione a sofferenza può produrre effetti estremamente rilevanti: Proprio per questo motivo la giurisprudenza richiede particolare rigore nella verifica dei presupposti della segnalazione. Accertata la carenza di prova in ordine al preavviso e l’assenza di adeguata dimostrazione circa la valutazione della situazione economico-finanziaria del cliente, il Tribunale di Avellino ha accolto il ricorso cautelare disponendo la cancellazione della segnalazione dalla Centrale Rischi. La decisione conferma un principio molto importante nel diritto bancario: la segnalazione a sofferenza non può trasformarsi in un automatismo. L’intermediario deve verificare concretamente la posizione del cliente e dimostrare di avere svolto un’effettiva istruttoria prima di procedere ad una segnalazione che può incidere profondamente sulla capacità di accesso al credito e sull’attività professionale o imprenditoriale del soggetto interessato. 📄 Scarica l’ordinanza integrale Avv. Alfonso LecceseIl caso
La segnalazione a sofferenza non può essere automatica
L’importanza dell’istruttoria bancaria
Il tema del preavviso
Le conseguenze di una segnalazione illegittima
La decisione del Tribunale
Considerazioni finali
Diritto bancario, contenzioso civile ed esecuzioni
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