Banca condannata a restituire oltre 70.000 euro e al pagamento delle spese legali, di CTP e di CTU

29 settembre 2020


Condivido questa recente sentenza ottenuta per una mia cliente, che contiene le seguenti interessanti statuizioni:

  • se la correntista eccepisce che il contratto di c.c. non è stato stipulato in forma scritta, è onere della banca dimostrare il contrario attraverso la produzione del documento (così anche Cass. SS. UU. n. 24051/2019);
  • in mancanza non sono dovuti dal cliente gli interessi ultralegali e tutte le commissioni e spese, che quindi gli devono essere restituiti. Non si applica l’anatocismo nè le valute fattizie;
  • se mancano alcuni e.c., è possibile tramite CTU ricostruire i saldi intermedi attraverso le prove indiziarie rinvenibili agli atti, in particolare utilizzando una scrittura di raccordo tra i saldi;
  • in tema di prescrizione, ai fini dell’accertamento dell'esistenza di un'apertura di credito può rilevare anche il fido “di fatto”, desumibile in via indiziaria dalle risultanze degli estratti conto (nella fattisp. addebito di interessi differenziati per l’intrafido e l’extrafido).

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