04 luglio 2022 Tribunale di Pistoia, sentenza n. 631/2022. Si tratta di azienda nel settore produzione abbigliamento la quale si era rivolta al mio Studio al fine di verificare la correttezza della gestione del rapporto di conto corrente da parte della banca. Attraverso l’esame della documentazione fornita dalla cliente e di quella richiesta alla banca, abbiamo riscontrato la presenza in estratti conto di numerosi addebiti non giustificati e dunque illegittimi, nonostante il relativamente breve arco di tempo considerato. E’ quindi stata incardinata la causa di ripetizione degli indebiti, ove il Tribunale ha accertato la fondatezza delle nostre doglianze in particolare di avvenuto illegittimo addebito di interessi ultralegali, commissioni e spese non pattuite per iscritto e di anatocismo vietato, respingendo tutte le eccezioni della banca convenuta. Ha quindi condannato la banca alla restituzione in favore della mia cliente della somma di € 148.356,21, oltre interessi di mora e spese di parte e di CTU. La sentenza presenta numerosi spunti interessanti, in particolare in materia di ripartizione dell’onere della prova in presenza di eccezione del correntista che il contratto di apertura del c.c. non è stato stipulato in forma scritta ed in materia di prescrizione in presenza di allegazione e prova indiziaria da parte del cliente che il contratto di apertura credito è stato stipulato solo verbalmente, entrando in gioco in quest’ultimo caso -come riconosciuto dal Giudice- un profilo di nullità di protezione, che quindi non può andare in danno del soggetto più debole ossia il correntista. Il giudice ha anche confermato che la verifica della prescrizione va fatta sul saldo previamente depurato degli indebiti e non sul saldo banca. Altri spunti interessanti sono in tema di cessione d’azienda tra le banche e sufficienza della produzione documentale anche parziale della documentazione contabile (estratti conto e scalare) da parte del cliente. Molto interessante è anche l’accoglimento della nostra richiesta di liquidazione -sulle somme da restituire- degli interessi di mora ex art. 1484 cpc, visto il suo notevole impatto pratico.
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