Tribunale di Avellino – Ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. Il Tribunale di Avellino ha accolto il ricorso promosso nell’interesse del cliente ordinando la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia. Particolarmente significativo è il principio affermato dal Giudice secondo cui la segnalazione a sofferenza non può essere automatica e deve essere preceduta da una concreta valutazione della situazione economico-finanziaria del cliente. Il Tribunale ha inoltre ritenuto non adeguatamente provata l’effettiva ricezione del preavviso di segnalazione. Principi affermati
✔ La segnalazione a sofferenza richiede una reale istruttoria sulla situazione economico-finanziaria del cliente.
✔ Il semplice ritardo nei pagamenti non è sufficiente a giustificare la classificazione a sofferenza.
✔ La banca deve dimostrare di avere valutato concretamente la posizione del soggetto segnalato.
✔ Il preavviso deve essere effettivamente ricevuto dal cliente.
✔ L’illegittima segnalazione può giustificare la tutela cautelare d’urgenza e la cancellazione dalla Centrale Rischi.
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