Cessione del credito EX ART. 58 TUB: va data la prova specifica. Decreto ingiuntivo revocato e cessionaria condannata al pagamento delle spese legali

21 maggio 2020


Visto il crescente interesse per il tema, condivido questa sentenza di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuta per un mio Cliente nei confronti di una Cessionaria dei crediti in blocco ex art. 58 TUB:

  • eccepito dal debitore il difetto di legittimazione attiva, non è sufficiente per la Cessionaria ingiungente limitarsi alla prova dell’avvenuta pubblicazione in G.U. dell’avviso di cessione, dovendo anche dimostrare la cessione in suo favore dello specifico credito azionato;
  • nel caso di cessioni multiple, la Cessionaria deve dimostrare documentalmente l’intera catena di cessioni di credito a partire dal titolare originario, non potendosi limitare ad enunciare le vicende circolatorie;
  • in ogni caso, se ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente il certificato di saldaconto ex art. 50 T.U.B., nel giudizio di opposizione il preteso creditore è onerato della prova piena del credito vantato, da fornirsi, in primis e imprescindibilmente, tramite deposito dell’intera movimentazione di conto relativa al rapporto contrattuale.

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