È nullo il mutuo fondiario che supera il limite di fattibilità ex art. 38 TUB. esecuzione immobiliare annullata e banca condannata alle spese

14 gennaio 2020


Condivido le interessanti statuizioni di questa sentenza ottenuta per i miei Clienti nel giudizio di merito di opposizione all’esecuzione:

  • il superamento del limite di finanziabilità dell’80% comporta la nullità integrale del mutuo fondiario, in linea con la più recente e consolidata giurisprudenza (a far data da Cass. n. 17352/2017);
  • è possibile finanziare il 100% solo in presenza di particolare “garanzia integrativa” data dallo Stato, dalle compagnie di assicurazione e da talune delle imprese disciplinate dal testo unico bancario, e non anche di semplici fideiussioni prestate da persone fisiche o anche da s.r.l. (così, precisamente, Cass. ord. n. 11201/2018);
  • è inammissibile l’istanza avanzata dalla banca di conversione del mutuo fondiario nullo in ordinario ipotecario ex art. 1424 c.c., qualora risulti dagli atti che quest’ultima era a conoscenza, al momento della stipula, della violazione dell’art. 38 TUB, in quanto la norma di cui all’art. 1424 c.c. richiede, quale presupposto, che le parti non fossero a conoscenza della nullità.

Scarica l'allegato

Ti posso aiutare?

Contattami, senza impegno, per una valutazione di fattibilità,
del Tuo caso o di quello del Tuo Cliente,
o semplicemente per conoscerci e prendere un caffè

(+39) 0572766973

(+39) 3471739802

info@avvocatoleccese.it

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.

Acconsenti al trattamento dei tuoi dati e dichiari di aver preso visione della Privacy Policy

Invia