La Cassazione accoglie il ricorso: il mutuo è integralmente nullo

10 gennaio 2024

Corte di Cassazione.

Con l’ordinanza n. 1010/2024 in allegato la Corte di Cassazione ha accolto il mio ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva ritenuto il mutuo fondiario stipulato dai Clienti solo parzialmente nullo.

Avanti la Corte di Cassazione ho sostenuto che il mutuo fondiario doveva al contrario ritenersi INTEGRALMENTE NULLO perché su questa decisione del Tribunale si era formato il giudicato, non essendo stata impugnata in appello dalla banca, che aveva invece chiesto la conversione del mutuo fondiario in ordinario mutuo ipotecario, ai sensi dell’art. 1424 c.c..

E pertanto la decisione della Corte di Appello di Firenze di considerare il mutuo solo parzialmente nullo doveva considerarsi giuridicamente errata e doveva essere cassata dalla Suprema Corte.

La Corte di Cassazione ha ACCOLTO questo mio motivo, ritenendolo decisivo, ed ha respinto le eccezioni della banca nonché il ricorso incidentale depositato da quest’ultima ritenendolo inammissibile, rinviando alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di lite, la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto“il giudice d’appello non può dichiarare la nullità parziale del contratto, per preclusione da giudicato, qualora il giudice di primo grado abbia ritenuto integralmente nullo il contratto, e l’appellante si sia doluto non di tale giudizio, ma soltanto della mancata conversione del contratto ai sensi dell’art. 1424 c.c.

La (definitiva) NULLITÀ INTEGRALE del mutuo sancita dalla Corte di Cassazione è foriera di importanti conseguenze per i Clienti: infatti essi saranno tenuti a restituire alla banca SOLO IL CAPITALE RICEVUTO, SENZA INTERESSI, detratto naturalmente l’importo delle rate nel frattempo già pagate. Inoltre l’esecuzione immobiliare iniziata sulla base del mutuo nullo dovrà essere dichiarata estinta perché ILLEGITTIMA.

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