07 giugno 2022 Ordinanza del Tribunale di Firenze del 7.6.22 Si tratta di un decreto ingiuntivo di oltre 50.000,00, oltre interessi e spese notificato al mio cliente. L’opposizione veniva incardinata contestando la legittimazione attiva della cessionaria del credito dalla banca e l’infondatezza e mancanza di prova del credito. Quest’ultima aveva prodotto l’avviso di cessione pubblicato in GU e, a seguito di mia opposizione, anche la dichiarazione di avvenuta cessione del credito a firma della banca cedente, ma il Giudice - accogliendo sul punto la mia eccezione- ha dichiarato necessario che a riprova della legittimazione attiva della cessionaria venga prodotto anche il contratto di cessione -inoltre il Giudice ha rimarcato come fosse onere del soggetto ingiungente produrre il contratto e l’intera sequenza degli estratti conto. Non avendo la cessionaria assolto ai suddetti oneri probatori, è stata sospesa la provvisoria esecutività del D.I. opposto.
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