9 settembre 2021 Si tratta di decreto ingiuntivo che era stato notificato dalla banca alla società debitrice e ai 4 fideiussori (i 2 soci e i genitori di uno di essi) per scoperto di conto corrente e di mutuo della società, già munito di provvisoria esecutività. Veniva proposta opposizione a decreto ingiuntivo da parte dei fideiussori dove veniva eccepito, in primis, in relazione alle fideiussioni rilasciate, la liberazione dei garanti per violazione della normativa antitrust e della disciplina del consumo e comunque per la decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c. per non aver esercitato l’azione entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Il Giudice ha preliminarmente rigettato le eccezioni della Banca di incompetenza e di esistenza di rapporto autonomo di garanzia ed ha ravvisato il fumus di fondatezza delle ns eccezioni di decadenza delle banca ex art. 1957 c.c., quale conseguenza della nullità della clausola di deroga contenuta nella fideiussione, per violazione della normativa antitrust. Ragion per cui, come da noi richiesto, ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Veniva anche contestata nel merito la prova e fondatezza del credito ingiunto.
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